Negli ultimi tempi si è parlato molto degli agenti sportivi e delle loro ricche provvigioni relativamente alla rappresentanza di un calciatore e/o assistenza ad un club nella compravendita dello stesso. La materia, che riguarda il diritto sportivo,affonda le sue radici prima di tutto nelle regolamentazioni internazionali. Partiamo quindi dalla normativa FIFA che con le “Regulations on Working with Intermediaries” ci illustra la definizione di”intermediario”:
Inglese: “Definition of an intermediary: A natural or legal person who, for a fee or free of charge, represents players and/or clubs in negotiations with a view to concluding an employment contract or represents clubs in negotiations with a view to concluding a transfer agreement.”
Dalla definizione di intermediario o, se vogliamo, “procuratore sportivo”, emerge qualcosa che non tutti danno per scontato: l’agente può rappresentare non solo un giocatore ma anche un club. Firmato: FIFA. Il cortocircuito che troveremo al termine dell’analisi, quindi, inizia qui. La prima scintilla che fa scattare l’innesco. Tuttavia, entrando nella logica di chi ha scritto queste regole a livello internazionale, credo che l’intento fosse stato quello di semplificare i trasferimenti e quindi consentire ai procuratori di dare una mano anche ai club. Ed a tal proposito la FIFA, non a caso, ha tipizzato i pagamenti e puntualizzato diversi divieti in capo agli agenti. [private]
Innanzitutto laddove un procuratore sportivo rappresenti un calciatore avrà diritto ad un compenso da calcolarsi sulla base dello stipendio lordo. Qualora, invece, l’agente rappresenti il club, il pagamento avrà un importo predefinito che sarà liquidato alla conclusione del contratto di lavoro con il giocatore o alla conclusione del trasferimento. Il regolamento FIFA, però, non prevede alcuna percentuale su futura rivendita. Anzi, l’articolo 7.4 del succitato regolamento parla chiaro: “Clubs shall ensure that payments to be made by one club to another club in connection with a transfer, such as transfer compensation, training compensation or solidarity contributions, are not paid to intermediaries and that the payment is not made by intermediaries. This includes, but is not limited to, owningany interest in any transfer compensation or future transfer value of a player.The assignment of claims is also prohibited.”
Questa disposizione, quindi, si armonizza con il divieto da parte della FIFA relativamente alle TPO o TPI, le cosiddette “Third Party Ownership” o “ThirdParty Investment”, ossia la possibilità da parte di più soggetti di possedere la titolarità dei diritti alle prestazioni sportive di un giocatore.La FIFA, come noto, ha messo al bando questa pratica molto diffusa soprattutto in Brasile.
Di rilevanza anche l’art. 7.7 che proibisce ai dirigenti di ricevere pagamenti dagli agenti nell’ambito di transazioni sportive: “Officials, as defined in point 11 of the Definitions section of the FIFA Statutes, are prohibited from receiving any payment from an intermediary of all or part ofthe fees paid to that intermediary in a transaction. Any official who contravenes the above shall be subject to disciplinary sanctions.”
Il regolamento FIFA, quindi, passa alla sezione più delicata: il conflitto di interessi, art.8: “1. Prior to engaging the services of an intermediary, players and/or clubs shall use reasonable endeavours to ensure that no conflicts of interest exist or are likely to existeither for the players and/or clubs or for the intermediaries. 2. No conflict of interest would be deemed to existif the intermediary discloses in writing any actual or potential conflict of interes the might have with one of the other parties involved in the matter, in relationto a transaction, representation contract or shared interests, and if heobtains the express written consent of all the other parties involved prior tothe start of the relevant negotiations. 3. If a player and a club wish to engage the services of the same intermediary within the scope of the same transaction under the conditions established in paragraph 2 above, the player and the club concerned shall give their express written consent prior to the start of the relevant negotiations, and shall confirm in writing which party (player and/or club) will remunerate the intermediary. The parties shall inform the relevant association of any such agreement and accordingly submit all the aforementioned written documents within the registration process (cf.articles 3 and 4 above).”
Dalla lettura di questi articoli emerge il cortocircuito: la FIFA consente agli agenti di poter entrare in uno stesso affare, rappresentando il giocatore e la società.
E nella consapevolezza delle possibili conseguenze, detta una serie di divieti che, allo stato attuale, vengono costantemente violati e/o disattesi con raffinati sotterfugi.
L’Italia, da parte sua,ha recepito il regolamento FIFA con il “Regolamento Procuratori Sportivi” nel 2015, subito dopo la liberalizzazione di questa professione.
L’articolo 4 afferma che per sottostare al regolamento bisogna praticare anche saltuariamente l’attività di procuratore e risiedere in Italia. In caso contrario, logicamente, bisogna rispettare comunque il regolamento FIFA e,in subordine, quello della nazione in cui si è iscritti.
L’art. 5 disciplina la rappresentanza dell’agente e dal commentario della FIGC ne comprendiamo diversi aspetti:
Domanda: Il Calciatore può sottoscrivere un solo Contratto di Rappresentanza alla volta, ma è possibile che si faccia rappresentare – nello stesso contratto – da più procuratori o ovvero da una società di procuratori ?
Risposta: Il Contratto di Rappresentanza può prevedere un mandato congiunto a più soggetti, autonomi o associati tra loro in diverse forme. Il limite riguarda il Contratto di Rappresentanza vigente, che potrà eventualmente essere revocato o comunque risolto, ma mai concorrere con altro contratto nello stesso periodo di validità o di vigenza.
Domanda : Se un Calciatore, il cui tesseramento è stato curato da un Procuratore Sportivo per conto di un Club, interrompe per qualsiasi ragione il suo rapporto di lavoro con quel Club, quali sono gli effetti del Contratto di Rappresentanza che vengono a cessare secondo la previsione dell’art. 5.4 ?
Risposta: Ai sensi dell’art. 5.4 del Regolamento, gli effetti del Contratto di Rappresentanza sottoscritto tra un Club e un Procuratore Sportivo per il tesseramento di un Calciatore che cessano automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro tra Calciatore e Club, sono soltanto quelli relativi alle prestazioni non ancora maturate e ancora da eseguire alla data della cessazione del predetto rapporto di lavoro. Ad es. se il Procuratore Sportivo ha diritto ad un compenso per ciascuna stagione sportiva del Calciatore alle dipendenze di quel Club, potrà maturare solo il diritto ai compensi per le stagioni o comunque il periodo precedente alla cessazione del rapporto di lavoro Club/Calciatore. Se invece il compenso del Procuratore Sportivo era contrattualmente previsto al verificarsi del semplice evento del tesseramento del Calciatore, egli conserverà tale diritto anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro del Calciatore.
Per quanto attiene ai corrispettivi il Regolamento prevede degli importi indicativi che, tuttavia, non sono in alcun modo vincolanti. In particolare l’art. 6.3 prevede che “Le parti, nello stabilire l’entità del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo, possono fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione:
– l’ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l’assistenza fornita a un Calciatore o a un Club per la stipula di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva non dovrà eccedere il 3% della retribuzione base complessiva lorda del Calciatore;
– l’ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l’assistenza fornita ad una Società Sportiva per la conclusione di un accordo di trasferimento di un Calciatore non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento.”
Il secondo cortocircuito,recepito direttamente dalla FIFA, è la non individuabilità di un tariffario che possa provare quanto meno a contenere gli importi percepiti dagli agenti. Una sorta di “salary cup” che, allo stato, non esiste e che quindi consente il proliferare di laute commissioni.
Venendo al conflitto di interesse, l’art. 7 del nostro regolamento è abbastanza chiaro laddovea fferma che “E’ fatto divieto ai Procuratori Sportivi avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un Calciatore da un Club ad altro Club e/o assumere cointeressenze o partecipazioni di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un Calciatore o ai ricavi di un Club per lo stesso titolo”.
Ancora più chiaro il commentario della FIGC:
Domanda: Cosa si intende quando si afferma che è fatto divieto ai Procuratori Sportivi di avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un Calciatore da un Club ad altro Club e/o assumere cointeressenze o partecipazioni di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un Calciatore o ai ricavi di un Club per lo stesso titolo ?
Risposta: Si tratta di una precisa previsione FIFA legata al più generale divieto di “influenza” economica, ossia di compartecipazione economica, nel trasferimento di un Calciatore. La pratica diffusa, nota come TPO, di avere terzi soggetti con cointeressenze nei c.d. “diritti economici” di un Calciatore, può infatti riguardare anche Procuratori Sportivi e la norma -conformemente al dettato FIFA – ne sancisce il divieto.
Da un siffatto quadro normativo, quindi, si può dedurre che un agente sportivo non può avere un interesse economico diretto o indiretto nel trasferimento di un suo assistito da un club all’altro. Ma assai spesso assistiamo ad episodiche, invece, violano questo principio. Ed a parlarne, di recente, è stata una inchiesta di Football Leaks, ripresa dall’Espresso, che ha posto l’accento su un trasferimento assai chiacchierato avvenuto nel 2016: quello di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United.
Ebbene,come riporta l’inchiesta (che successivamente non ha portato a sanzioni da parte di nessun soggetto coinvolto, ndr) il trasferimento di Pogba,rappresentato dal sig. Carmine Raiola, ha permesso al procuratore sportivo di incassare la cifra di ben 49M. Quest’ultimo, infatti, avrebbe stipulato direttamente o indirettamente (attraverso società a lui riconducibili) la bellezza di 3 contratti nello stesso affare, coinvolgendo tutte le parti in causa: un contratto con il giocatore per 2,9M, uno con il MU per 19,4M e uno con la Juve per 27M.
Cifre astronomiche che hanno allertato la FIFA che ha messo sotto inchiesta Raiola, la Juventus e il Manchester United. A suscitare l’attenzione del massimo organo internazionale è il contenuto del contratto stipulato il 20 luglio 2016. A proposito di date, c’è una curiosa coincidenza: 2 giorni dopo la sottoscrizione del contratto tra la Juventus e Raiola, Higuain effettuava le visite mediche a Madrid e 6 giorni dopo diventava ufficialmente bianconero con il pagamento della clausola rescissoria. In buona sostanza, quindi, la Juventus ha piazzato l’affondo sul Pipita soltanto dopo aver dato a Raiola un valido incentivo per vendere Pogba. E alla fine gli è andata bene.
In particolare, il contratto di assistenza firmato tra la Juve e Raiola, secondo l’Espresso,avrebbe garantito al procuratore una commissione pari ad almeno 18M. Ma c’è di più: la commissione del noto agente sarebbe salita di pari passo con il prezzo di cessione. E infatti dato che Pogba è stato ceduto per 105M, Raiola ha ricevuto dalla Juve una commissione pari a 27M.
Da parte sua, come riporta l’Espresso, la Juventus si difende affermando “che il contratto non attribuiva a Raiola in nessun modo il diritto di partecipare ai guadagni derivanti dal futuro trasferimento di un calciatore a un altro club. Infatti, questa è la tesi del club bianconero, la commissione all’intermediario (18 milioni) era prevista nel contratto solo a una condizione ben precisa, cioè al raggiungimento di un prezzo di 90 milioni per la cessione di Pogba”.
Insomma Raiola non ha partecipato “direttamente” ai guadagni derivanti dalla compravendita di Pogba ma ne ha potuto beneficiare indirettamente grazie ad una lauta commissione relativa alla sua semplice prestazione di assistenza ad entrambi i club nel medesimo affare, commissione che aumentava in base al prezzo di cessione.
Ergo l’importo dato a Raiola è lecito perché:
- la FIFA consente di rappresentare giocatore e società nello stesso affare.
- non vi è alcuna limitazione in merito al compenso da garantire all’agente.
- l’agente non ha ricevuto direttamente i proventi del trasferimento, ma semplicemente una somma che corrisponde al suo compenso legato a quel trasferimento.
Come detto all’inizio,quindi, per disinnescare questo meccanismo che oggi viene puntualmente aggirato, a mio modesto parere bisogna semplicemente vietare agli agenti di poter rappresentare nella stessa transazione un giocatore e le società che vendono/comprano il medesimo giocatore. In questo modo nessun agente potrà mai essere stimolato a caldeggiare un trasferimento. Altrimenti un’altra soluzione potrebbe riguardare l’importo della sanzione che, allo stato,è semplicemente ridicola (la Juventus rischia solo 63.000 franchi svizzeri),oppure un tetto ai compensi.
L’input, tuttavia, deve partire dall’alto. Altrimenti il mercato dei giocatori ne risulterà inevitabilmente drogato da interessi secondari che non hanno nulla a che fare con quelli dei club e dei giocatori stessi che vengono spostati da una società all’altra come pacchi postali… a beneficio esclusivo dei loro portafogli ma non della loro bacheca che, nella maggior parte dei casi, non cresce mai come il loro stipendio.
Parliamo ancora di sport, quindi, o di semplice e puro business?
Caro Infantino, se ci leggi… batti un colpo.
[/private]