Negli ultimi tempi si è parlato molto degli agenti sportivi e delle loro ricche provvigioni relativamente alla rappresentanza di un calciatore e/o assistenza ad un club nella compravendita dello stesso. La materia, che riguarda il diritto sportivo,affonda le sue radici prima di tutto nelle regolamentazioni internazionali. Partiamo quindi dalla normativa FIFA che con le “Regulations on Working with Intermediaries” ci illustra la definizione di”intermediario”:
Inglese: “Definition of an intermediary: A natural or legal person who, for a fee or free of charge, represents players and/or clubs in negotiations with a view to concluding an employment contract or represents clubs in negotiations with a view to concluding a transfer agreement.”
Dalla definizione di intermediario o, se vogliamo, “procuratore sportivo”, emerge qualcosa che non tutti danno per scontato: l’agente può rappresentare non solo un giocatore ma anche un club. Firmato: FIFA. Il cortocircuito che troveremo al termine dell’analisi, quindi, inizia qui. La prima scintilla che fa scattare l’innesco. Tuttavia, entrando nella logica di chi ha scritto queste regole a livello internazionale, credo che l’intento fosse stato quello di semplificare i trasferimenti e quindi consentire ai procuratori di dare una mano anche ai club. Ed a tal proposito la FIFA, non a caso, ha tipizzato i pagamenti e puntualizzato diversi divieti in capo agli agenti.