La FIFA ha pubblicato il nuovo regolamento che disciplina l’attività degli agenti sportivi e dei mediatori. Lo scrivente in passato si era già soffermato sulla questione, invocando cambiamenti urgenti nel 2017:
Approfondimento sul ruolo degli agenti sportivi e la normativa di settore.
E sottolineando, due anni fa, la possibile scappatoia alle novità che già erano emerse e che da poco sono diventate ufficiali:
La FIFA contro gli agenti sportivi: a breve limitazioni e più trasparenza. Ma c’è la scappatoia.
Nota bene: l’articolo è impostato in modalità “freemium”, ossia presenta delle parti liberamente leggibili da tutti e altre parti, invece, leggibili soltanto acquistando l’articolo completo (piuttosto lungo e dettagliato). Quindi ciascuno può scegliere il livello di approfondimento desiderato. Buona lettura.
Prima di iniziare l’analisi e capire se la scappatoia è stata “chiusa” oppure no, è bene sottolineare come la corporazione degli agenti sportivi si sia difesa dall’esercito di professionisti che per estrazione professionale – come ad esempio avvocati – potrebbero curare gli interessi dei calciatori ma che, per diventare agenti FIFA, devono ugualmente superare un esame di legislazione sportiva al pari di chi ha il diploma di scuola superiore:
L’avvocato non è più agente sportivo ex lege. Almeno per il CONI.
Il nuovo regolamento FIFA (Link) ha confermato la necessità di accedere alla professione di agente tramite un esame scritto (in genere a risposta multipla e con una prova orale), indicando tra i requisiti soltanto una fedina penale illibata in relazione a determinati reati gravi, incompatibilità con precedenti attività (es. agenzia di scommesse) e assenza di squalifiche sportive per mancato rispetto delle norme relative all’etica e alla condotta professionale.
In altre parole per poter svolgere l’attività di agente FIFA, ossia tutelare gli interessi di professionisti che possono guadagnare anche decine di milioni di euro all’anno, non è necessaria alcuna particolare competenza professionale.
In base alla disciplina transitoria, regolata dall’art. 22 del nuovo regolamento, le nuove norme entreranno in vigore dal 1° ottobre 2023 e saranno applicabili solo ai contratti di rappresentanza stipulati da quel momento in poi. Quindi tutti i contratti di rappresentanza (o i rinnovi) stipulati fino al 1° ottobre 2023 saranno giudicati in base alla vecchia disciplina, anche se scadranno oltre il 1° ottobre 2023. Appare facile immaginare una corsa ai rinnovi delle procure per mantenere in vigore le vecchie condizioni ancora per due anni (durata massima), cioè al massimo fino al 1° ottobre 2025.
Passando all’attività vera e propria, l’art. 11 del regolamento mette subito le cose in chiaro: “solo un agente FIFA può esercitare l’attività di agente sportivo”. Quindi nessuna persona può ricoprire questo ruolo senza avere “il tesserino”: non solo avvocati e commercialisti, anche i familiari sono tagliati fuori.
Parti acquistabili: l’agenzia sportiva e il conflitto di interessi.
L’art. 12 del regolamento disciplina la rappresentanza e introduce diverse novità.
Un agente FIFA può eseguire i relativi servizi per un cliente solo dopo aver stipulato con lui un contratto di rappresentanza in forma scritta. La durata dell’accordo con una persona fisica non può superare i due anni. Questo termine può essere prorogato solo da un nuovo contratto di rappresentanza. Qualsiasi disposizione di rinnovo automatico, o qualsiasi altra disposizione che pretenda di estendere la durata del contratto di rappresentanza oltre il periodo massimo, sarà ritenuta nulla e non valida. Inoltre, un agente di calcio può stipulare un solo contratto di rappresentanza alla volta con la stessa persona.
Il comma 4 dell’art. 12 introduce la figura dell’avvocato, di cui però ci si può sbarazzare con una dichiarazione firmata. Infatti, prima di stipulare un contratto di rappresentanza con una persona fisica o prima di modificare un contratto di rappresentanza esistente con una persona fisica, l’agente di calcio dovrà:
a) informare l’individuo per iscritto che dovrebbe prendere in considerazione l’assunzione di una consulenza legale indipendente in relazione all’accordo di rappresentanza;
e
b) ottenere la conferma scritta dell’interessato di averne ottenuto uno o di aver deciso di non avvalersi di tale consulenza legale indipendente;
Secondo il comma 5 del medesimo articolo, il contratto di rappresentanza stipulato tra una società acquirente o una società cedente e un agente di calcio non è soggetto a una durata massima.
Un agente FIFA può sottoscrivere più contratti di rappresentanza con la stessa società acquirente o società cedente in qualsiasi momento, fatti salvi tali accordi relativi a transazioni diverse.
Qui bisogna tirare le orecchie alla FIFA: un agente sportivo non può diventare un impiegato di una società perché, potenzialmente, non avendo messo un vincolo di durata ai contratti stipulati tra agenti e società, è possibile che un agente lavori continuativamente e abitualmente per una determinata società. In tali casi ovviamente potrebbero sorgere conflitti d’interesse rispetto ad altre attività svolte dall’agente, soprattutto se riguardano club concorrenti.
Veniamo ad una delle novità tanto chiacchierate: il comma 8 dell’art. 12 disciplina il divieto di rappresentanza multipla. Un agente FIFA può svolgere le relative attività solo per una parte in una transazione, fatta salva l’unica eccezione di questo articolo: la doppia rappresentanza consentita.
Un agente FIFA, infatti, può svolgere le attività connesse al suo incarico per un giocatore e per il club acquirente coinvolto nella stessa transazione, a condizione che sia fornito il previo consenso scritto esplicito di entrambi i clienti.
A parte questa unica eccezione, il successivo comma 9 afferma che all’agente FIFA non è consentito svolgere la propria attività nella medesima transazione:
- nei confronti di chi vende e del giocatore;
- nei confronti di chi vende e di chi acquista;
- di tutte le parti coinvolte nella stessa transazione;
L’unica doppia rappresentanza consentita nel medesimo affare resta quella tra società acquirente e giocatore, a patto però di avere il consenso scritto di entrambi i clienti.
Parti acquistabili: l’agente “collegato”, l’obbligatorietà della rappresentanza e la libertà del cliente, le clausole potenzialmente nulle, la risoluzione del contratto, la rappresentanza dei minorenni e la definizione di “approccio”, la disciplina dei compensi.
L’art. 15 del regolamento disciplina la grande novità: il tetto alle commissioni.
La commissione di servizio pagabile a un agente di calcio per la prestazione dei servizi di agenzia sarà calcolata come segue:
a) quando rappresenta una persona fisica o un club acquirente: in base alla remunerazione della persona fisica;
b) quando rappresenta un club cedente: in base al compenso di trasferimento per la relativa operazione;
La commissione di servizio massima pagabile per la fornitura di servizi di agenzia in una transazione, indipendentemente dal numero di agenti che forniscono servizi a un particolare cliente, è la seguente:
Clienti | Stipendio annuale lordo inferiore o pari a 200.000 dollari (o equivalente) | Stipendio annuale lordo superiore a 200.000 dollari (o equivalente) |
Giocatore | 5% del compenso del giocatore | 3% del compenso del giocatore |
Società acquirente | 5% del compenso del giocatore | 3% del compenso del giocatore |
Società acquirente e giocatore | 10% del compenso del giocatore | 6% del compenso del giocatore |
Società cedente | 10% del valore del cartellino trattato | 10% del valore del cartellino trattato |
A scanso di equivoci, si specifica ulteriormente quanto segue:
a) il calcolo per determinare il limite massimo della commissione di servizio pertinente della remunerazione del giocatore non deve tenere conto di eventuali pagamenti condizionati (c.d. bonus, quindi per il calcolo della commissione si tiene conto solo della parte fissa dello stipendio).
b) se la remunerazione di un giocatore è superiore a USD 200.000 (o equivalente), l’eccedenza annuale superiore a tale importo sarà soggetta a un limite massimo per le commissioni di servizio del 3% se l’agente di calcio rappresenta un giocatore o società acquirente, o del 6% se rappresenta sia un’entità acquirente che un giocatore (nel rispetto della doppia rappresentanza consentita).
c) il calcolo dell’indennità di trasferimento (che funge da base di calcolo per il compenso quando il cliente è solo la società cedente) non può includere: 1) qualsiasi importo corrisposto a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale ai sensi dell’articolo 17 o dell’Allegato 2 del RSTP; e/o 2) qualsiasi sell-on fee (percentuale di rivendita).
Da quanto si legge, quindi, per il calcolo del valore del cartellino trattato (da cui si ricava la commissione che la società cedente dovrà pagare all’agente) dovrebbero essere inclusi anche i bonus pattuiti tra club che potrebbero far lievitare il prezzo del cartellino (i bonus invece sono stati esplicitamente esclusi dal calcolo della remunerazione del giocatore).
Parti acquistabili: l’unitarietà della prestazione di agenzia, diritti e doveri degli agenti e dei clienti, il tetto alle commissioni può essere aggirato oppure no, i prossimi parametri zero, la futura disclosure da parte della FIFA di tutte le attività e i compensi di agenzia.
Conclusioni
La riforma del regolamento agenti FIFA era un adempimento necessario e che è stato procrastinato fin troppo. Le novità introdotte, così come spiegato in questo articolo, sebbene non perfette al 100% (si veda il mandato senza limite di durata affidato dalle società agli agenti) le reputo idonee a limitare gli abusi e la quantità di soldi che escono fuori dal mondo del calcio per finire nelle tasche di professionisti privati. Quest’ultimi ovviamente non sono contenti delle nuove limitazioni e hanno annunciato battaglia, minacciando di impugnare il nuovo regolamento dinanzi alla Corte di Giustizia Europea. Vedremo se dalle parole passeranno ai fatti e quali saranno le conseguenze. Aver introdotto un tariffario e un sistema dove tracciare i pagamenti appare congruo a numerose legislazioni, ma gli agenti probabilmente cercheranno di eliminare l’obbligatorietà di restare dentro i tetti stabiliti dalla FIFA. Come sempre andrà valutato lo scopo perseguito e la proporzionalità delle misure introdotte per raggiungere le finalità sportive prefissate: la FIFA vuole evitare che alcuni interessi privati sottraggano risorse al sistema calcio e, soprattutto, alla base della piramide. Tutto ciò, in un’ottica liberale, potrebbe essere sufficiente a salvare i tetti ai compensi. Ma questi discorsi sono prematuri. Per il momento mi limito ad applaudire l’operato della FIFA.
Avv. Felice Raimondo
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