La FIFA ha pubblicato il nuovo regolamento che disciplina l’attività degli agenti sportivi e dei mediatori. Lo scrivente in passato si era già soffermato sulla questione, invocando cambiamenti urgenti nel 2017:
Approfondimento sul ruolo degli agenti sportivi e la normativa di settore.
E sottolineando, due anni fa, la possibile scappatoia alle novità che già erano emerse e che da poco sono diventate ufficiali:
La FIFA contro gli agenti sportivi: a breve limitazioni e più trasparenza. Ma c’è la scappatoia.
Prima di iniziare l’analisi e capire se la scappatoia è stata “chiusa” oppure no, è bene sottolineare come la corporazione degli agenti sportivi si sia difesa dall’esercito di professionisti che per estrazione professionale – come ad esempio avvocati – potrebbero curare gli interessi dei calciatori ma che, per diventare agenti FIFA, devono ugualmente superare un esame di legislazione sportiva al pari di chi ha il diploma di scuola superiore:
L’avvocato non è più agente sportivo ex lege. Almeno per il CONI.
Il nuovo regolamento FIFA (Link) ha confermato la necessità di accedere alla professione di agente tramite un esame scritto (in genere a risposta multipla e con una prova orale), indicando tra i requisiti soltanto una fedina penale illibata in relazione a determinati reati gravi, incompatibilità con precedenti attività (es. agenzia di scommesse) e assenza di squalifiche sportive per mancato rispetto delle norme relative all’etica e alla condotta professionale.
In altre parole per poter svolgere l’attività di agente FIFA, ossia tutelare gli interessi di professionisti che possono guadagnare anche decine di milioni di euro all’anno, non è necessaria alcuna particolare competenza professionale.
In base alla disciplina transitoria, regolata dall’art. 22 del nuovo regolamento, le nuove norme entreranno in vigore dal 1° ottobre 2023 e saranno applicabili solo ai contratti di rappresentanza stipulati da quel momento in poi. Quindi tutti i contratti di rappresentanza (o i rinnovi) stipulati fino al 1° ottobre 2023 saranno giudicati in base alla vecchia disciplina, anche se scadranno oltre il 1° ottobre 2023. Appare facile immaginare una corsa ai rinnovi delle procure per mantenere in vigore le vecchie condizioni ancora per due anni (durata massima), cioè al massimo fino al 1° ottobre 2025.
Passando all’attività vera e propria, l’art. 11 del regolamento mette subito le cose in chiaro: “solo un agente FIFA può esercitare l’attività di agente sportivo”. Quindi nessuna persona può ricoprire questo ruolo senza avere “il tesserino”: non solo avvocati e commercialisti, anche i familiari sono tagliati fuori.
L’agenzia sportiva e il conflitto di interessi.
Lo stesso articolo 11 al comma 3 afferma che un agente FIFA deve condurre l’attività per il tramite di un’agenzia, quindi un soggetto giuridico, ed è responsabile di tutte le persone assunte nell’agenzia e all’interno della stessa nessuno può avvicinare un giocatore o effettuare attività di agenzia sportiva al di fuori dell’agente sportivo. In altri termini gli impiegati dell’agenzia devono limitarsi ad aiutare l’agente senza svolgere le sue mansioni.
Il comma 4 dell’art. 11 afferma che le seguenti persone fisiche o giuridiche non possono avere un interesse in alcuno degli affari di un agente di calcio o della sua agenzia:
a) clienti (cioè calciatori o club rappresentati);
b) qualsiasi persona non idonea a diventare agente di calcio ai sensi dell’articolo 5 del regolamento;
c) qualsiasi persona fisica o giuridica che possiede o detiene, direttamente o indirettamente, diritti relativi al tesseramento di un calciatore, in violazione dell’articolo 18bis o dell’articolo 18ter del RSTP;
Attenzione: questo articolo è di fondamentale importanza perché è una chiusura netta ad interessi di parti esterne che potrebbero inquinare l’esito di una trattativa. Detto diversamente, soltanto un agente FIFA può interessarsi agli affari della sua agenzia: il business che nasce da quest’attività non deve interessare a giocatori, club o altre terze parti che devono restarne fuori. Ciò vuol dire che la commissione che riceverà un agente sportivo non potrà interessare un suo assistito e il relativo profitto non potrà essere condiviso con lui. Semplicemente con il giocatore andrà stipulato “a monte” un accordo di rappresentanza e su quella base sarà regolato il rapporto professionale.
L’art. 12 del regolamento disciplina la rappresentanza e introduce diverse novità.
Un agente FIFA può eseguire i relativi servizi per un cliente solo dopo aver stipulato con lui un contratto di rappresentanza in forma scritta. La durata dell’accordo con una persona fisica non può superare i due anni. Questo termine può essere prorogato solo da un nuovo contratto di rappresentanza. Qualsiasi disposizione di rinnovo automatico, o qualsiasi altra disposizione che pretenda di estendere la durata del contratto di rappresentanza oltre il periodo massimo, sarà ritenuta nulla e non valida. Inoltre, un agente di calcio può stipulare un solo contratto di rappresentanza alla volta con la stessa persona.
Il comma 4 dell’art. 12 introduce la figura dell’avvocato, di cui però ci si può sbarazzare con una dichiarazione firmata. Infatti, prima di stipulare un contratto di rappresentanza con una persona fisica o prima di modificare un contratto di rappresentanza esistente con una persona fisica, l’agente di calcio dovrà:
a) informare l’individuo per iscritto che dovrebbe prendere in considerazione l’assunzione di una consulenza legale indipendente in relazione all’accordo di rappresentanza;
e
b) ottenere la conferma scritta dell’interessato di averne ottenuto uno o di aver deciso di non avvalersi di tale consulenza legale indipendente;
Secondo il comma 5 del medesimo articolo, il contratto di rappresentanza stipulato tra una società acquirente o una società cedente e un agente di calcio non è soggetto a una durata massima.
Un agente FIFA può sottoscrivere più contratti di rappresentanza con la stessa società acquirente o società cedente in qualsiasi momento, fatti salvi tali accordi relativi a transazioni diverse.
Qui bisogna tirare le orecchie alla FIFA: un agente sportivo non può diventare un impiegato di una società perché, potenzialmente, non avendo messo un vincolo di durata ai contratti stipulati tra agenti e società, è possibile che un agente lavori continuativamente e abitualmente per una determinata società. In tali casi ovviamente potrebbero sorgere conflitti d’interesse rispetto ad altre attività svolte dall’agente, soprattutto se riguardano club concorrenti.
Veniamo ad una delle novità tanto chiacchierate: il comma 8 dell’art. 12 disciplina il divieto di rappresentanza multipla. Un agente FIFA può svolgere le relative attività solo per una parte in una transazione, fatta salva l’unica eccezione di questo articolo: la doppia rappresentanza consentita.
Un agente FIFA, infatti, può svolgere le attività connesse al suo incarico per un giocatore e per il club acquirente coinvolto nella stessa transazione, a condizione che sia fornito il previo consenso scritto esplicito di entrambi i clienti.
A parte questa unica eccezione, il successivo comma 9 afferma che all’agente FIFA non è consentito svolgere la propria attività nella medesima transazione:
- nei confronti di chi vende e del giocatore;
- nei confronti di chi vende e di chi acquista;
- di tutte le parti coinvolte nella stessa transazione;
L’unica doppia rappresentanza consentita nel medesimo affare resta quella tra società acquirente e giocatore, a patto però di avere il consenso scritto di entrambi i clienti.
L’agente “collegato”, l’obbligatorietà della rappresentanza e la libertà del cliente, le clausole potenzialmente nulle, la risoluzione del contratto, la rappresentanza dei minorenni e la definizione di “approccio”, la disciplina dei compensi.
Un agente FIFA e un agente FIFA ad esso collegato non possono prestare servizio nel medesimo affare, fatta salva l’eccezione prevista dal comma 8 dell’art. 12.
Un agente FIFA è connesso a un altro agente FIFA se entrambi: (i) sono impiegati o assunti contrattualmente presso la stessa agenzia per la quale svolgono attività di procuratore; (ii) sono entrambi amministratori, azionisti o comproprietari della stessa agenzia per la quale svolgono attività di procuratore; (iii) sono sposati tra loro, conviventi, fratelli l’uno dell’altro, o genitori e figli o figliastri; o (iv) hanno stipulato eventuali accordi contrattuali o di altro tipo, formali o informali, per cooperare, in più di un’occasione, nella fornitura di qualsiasi servizio o per condividere le entrate o i profitti di qualsiasi parte dei loro servizi in qualità di procuratori.
Ciò vuol dire che in “un pollaio potrà esserci un solo gallo”: due agenti che lavorano nella stessa agenzia non possono lucrare sul medesimo affare.
Ma è obbligatoria l’assistenza da parte di un agente FIFA? Assolutamente no. Il comma 12 dell’art. 12 è chiaro: un cliente può negoziare e concludere una transazione senza coinvolgere un agente di calcio. In tal caso, ciò deve essere esplicitamente indicato nel relativo contratto di trasferimento o di lavoro.
Attenzione: su questo punto la FIFA è stata chiara. Se un calciatore vuole è libero di condurre personalmente le trattative relative al suo rinnovo o trasferimento. Anche se si trova sotto contratto con un agente, che quindi verrebbe bypassato. La cosa può risultate antipatica ma è perfettamente lecita.
Spesso, infatti, i contratti di rappresentanza indicano clausole che limitano la capacità di agire dei giocatori che sono costretti a ungere le tasche dei loro agenti anche se, magari, l’agente non è stato mai coinvolto in quel particolare affare. Il comma 13 dell’art. 12 è chiaro. Infatti, qualsiasi clausola in un accordo di rappresentanza sarà considerata nulla (cioè come se non fosse mai stata stipulata) se :
a) limita la capacità di un individuo di negoziare e concludere autonomamente un contratto di lavoro senza il coinvolgimento di un agente di calcio; e/o
b) sanziona un soggetto che autonomamente negozia e/o conclude un contratto di lavoro senza il coinvolgimento di un agente di calcio.
Ma un contratto stipulato con un agente può essere interrotto prima della sua scadenza? Si, a determinate condizioni. Il comma 14 dell’art. 12 afferma che un un contratto di rappresentanza può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti se vi è una giusta causa per farlo. Una parte che revochi o risolva un contratto di rappresentanza senza giusta causa deve risarcire l’altra parte per qualsiasi danno risultante. Vi è giusta causa per risolvere un contratto di rappresentanza quando non si può ragionevolmente pretendere che una parte, secondo il principio di buona fede, prosegua il rapporto contrattuale per il periodo pattuito. Ciò può riguardare le seguenti situazioni, ma non è limitato solo ad esse:
a) il ritiro o la sospensione della licenza di agente FIFA;
b) l’interdizione dalla pratica di qualsiasi attività legata al calcio;
c) il divieto di tesseramento di nuovi calciatori, nazionali o internazionali, per almeno un intero periodo di tesseramento;
Per quanto riguarda la rappresentanza dei minorenni, l’art. 13 limita la capacità di agire degli agenti ad un periodo più limitato. Infatti, un approccio (e/o qualsiasi successiva esecuzione di un accordo di rappresentanza) a un minore o al suo rappresentante legale in relazione a qualsiasi servizio di agenzia sportiva può essere effettuato non più di sei mesi prima che il minore raggiunga l’età in cui può firmare il suo primo contratto da professionista in conformità con la legge applicabile nel paese o territorio in cui il minore sarà impiegato (in Italia non prima dei 16 anni, ndr). Questo approccio può essere effettuato solo previo consenso scritto da parte del rappresentante legale del minore.
Ma cosa si intende per approccio?
La FIFA è stata particolarmente attenta alla questione, definendo “approccio” (i) qualsiasi contatto fisico di persona o contatto tramite qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica con un cliente; (ii) qualsiasi contatto diretto o indiretto con un’altra persona o organizzazione collegata a un cliente, come un familiare o un amico; o (iii) qualsiasi azione a mezzo della quale un agente di calcio sfrutta o ordina a un’altra persona o organizzazione di contattare un cliente per suo conto nel modo descritto ai punti (i) o (ii) di cui sopra.
Per poter rappresentare un minorenne, inoltre, è necessario aver svolto con profitto un particolare corso (CPD) che specializzerà l’agente nella gestione delle rappresentanze con i clienti di minore età.
Qualsiasi violazione delle prescrizioni relative alle rappresentanze con i minorenni è sanzionata severamente con la sospensione della licenza di agente fino a due anni.
Veniamo ad “addentare” la carne che si trova vicino all’osso, ossia la parte più succosa del regolamento: i compensi degli agenti FIFA, regolati dagli articoli 14 e 15 della nuova normativa.
Un agente di calcio può addebitare una commissione di servizio a un cliente come concordato in un contratto di rappresentanza. Il pagamento del compenso dovuto ai sensi del contratto di rappresentanza dovrà essere effettuato esclusivamente dal cliente dell’agente FIFA. Un cliente non può contrattare o autorizzare terzi a effettuare tale pagamento. L’unica eccezione a ciò è quando un agente di calcio rappresenta un individuo e la sua remunerazione annuale negoziata è inferiore a USD 200.000 lordi (o equivalente), senza contare eventuali pagamenti condizionati (cioè i bonus). In tali casi, la società acquirente può concordare con un individuo di pagare la commissione di servizio per tale transazione al suo agente FIFA in conformità con l’accordo di rappresentanza.
Laddove un contratto di lavoro abbia una durata superiore al contratto di rappresentanza associato, un agente FIFA può ricevere una commissione di servizio dopo la scadenza del contratto di rappresentanza fintanto che il contratto di lavoro negoziato dell’individuo è ancora in vigore e a condizione che ciò sia espressamente concordato con il cliente nel contratto di rappresentanza.
Il pagamento dell’eventuale compenso dovrà essere effettuato dopo la chiusura del relativo periodo di registrazione e in rate trimestrali per la durata del contratto di lavoro negoziato.
Solo il compenso effettivamente percepito da un giocatore sarà soggetto al pagamento di una commissione di servizio, calcolata su base proporzionale. Ciò vuol dire che se il contratto di un giocatore verrà interrotto prima della scadenza, il compenso ancora dovuto all’agente dovrà essere ridotto con un calcolo pro-rata temporis sulla base della remunerazione effettivamente percepita dal giocatore.
Se un contratto di lavoro negoziato ha una durata inferiore a sei mesi, il pagamento del compenso all’agente dovrà essere effettuato in un’unica soluzione alla scadenza del contratto di lavoro negoziato.
Un agente FIFA può ricevere compensi per una rappresentanza nei confronti di un minorenne solo se quest’ultimo firma il suo primo contratto da professionista.
Qualora un agente FIFA agisca per conto di un club acquirente e di un giocatore nella stessa transazione ai sensi dell’articolo 12 comma 8 (l’unica doppia rappresentanza consentita), la società acquirente può pagare fino al 50% del compenso totale del servizio dovuto all’agente.
Il club cedente pagherà una commissione ad un agente sportivo a seguito del ricevimento di ciascuna rata del compenso di trasferimento.
Un agente FIFA non ha diritto a ricevere i rimanenti compensi derivanti dalla negoziazione di un contratto di lavoro qualora:
a) l’Individuo rappresentato si trasferisca ad altra società prima della scadenza del contratto di lavoro negoziato; o
b) se il contratto di lavoro negoziato è risolto anticipatamente dal soggetto senza giusta causa e l’agente di calcio rappresenta ancora il soggetto al momento di tale risoluzione;
Tutti i pagamenti nei confronti degli agenti di calcio devono essere effettuati tramite la stanza di compensazione della FIFA in conformità con i regolamenti della stanza di compensazione della FIFA. Questo consentirà una piena tracciabilità dei compensi agli agenti sportivi.
Se il regolamento della camera di compensazione della FIFA non disciplina i pagamenti delle commissioni di servizio agli agenti di calcio al momento dell’entrata in vigore di questo nuovo regolamento, il pagamento sarà effettuato direttamente all’agente di calcio fino al momento in cui il regolamento della camera di compensazione della FIFA regolerà i pagamenti delle commissioni di servizio.
L’art. 15 del regolamento disciplina la grande novità: il tetto alle commissioni.
La commissione di servizio pagabile a un agente di calcio per la prestazione dei servizi di agenzia sarà calcolata come segue:
a) quando rappresenta una persona fisica o un club acquirente: in base alla remunerazione della persona fisica;
b) quando rappresenta un club cedente: in base al compenso di trasferimento per la relativa operazione;
La commissione di servizio massima pagabile per la fornitura di servizi di agenzia in una transazione, indipendentemente dal numero di agenti che forniscono servizi a un particolare cliente, è la seguente:
Clienti | Stipendio annuale lordo inferiore o pari a 200.000 dollari (o equivalente) | Stipendio annuale lordo superiore a 200.000 dollari (o equivalente) |
Giocatore | 5% del compenso del giocatore | 3% del compenso del giocatore |
Società acquirente | 5% del compenso del giocatore | 3% del compenso del giocatore |
Società acquirente e giocatore | 10% del compenso del giocatore | 6% del compenso del giocatore |
Società cedente | 10% del valore del cartellino trattato | 10% del valore del cartellino trattato |
A scanso di equivoci, si specifica ulteriormente quanto segue:
a) il calcolo per determinare il limite massimo della commissione di servizio pertinente della remunerazione del giocatore non deve tenere conto di eventuali pagamenti condizionati (c.d. bonus, quindi per il calcolo della commissione si tiene conto solo della parte fissa dello stipendio).
b) se la remunerazione di un giocatore è superiore a USD 200.000 (o equivalente), l’eccedenza annuale superiore a tale importo sarà soggetta a un limite massimo per le commissioni di servizio del 3% se l’agente di calcio rappresenta un giocatore o società acquirente, o del 6% se rappresenta sia un’entità acquirente che un giocatore (nel rispetto della doppia rappresentanza consentita).
c) il calcolo dell’indennità di trasferimento (che funge da base di calcolo per il compenso quando il cliente è solo la società cedente) non può includere: 1) qualsiasi importo corrisposto a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale ai sensi dell’articolo 17 o dell’Allegato 2 del RSTP; e/o 2) qualsiasi sell-on fee (percentuale di rivendita).
Da quanto si legge, quindi, per il calcolo del valore del cartellino trattato (da cui si ricava la commissione che la società cedente dovrà pagare all’agente) dovrebbero essere inclusi anche i bonus pattuiti tra club che potrebbero far lievitare il prezzo del cartellino (i bonus invece sono stati esplicitamente esclusi dal calcolo della remunerazione del giocatore).
L’unitarietà della prestazione di agenzia, diritti e doveri degli agenti e dei clienti, il tetto alle commissioni può essere aggirato oppure no, i prossimi parametri zero, la futura disclosure da parte della FIFA di tutte le attività e i compensi di agenzia.
Laddove un agente FIFA o un agente FIFA collegato, nei 24 mesi precedenti o successivi a una transazione, esegua altri servizi per un cliente coinvolto nella transazione corrente, si presume che gli altri servizi facessero parte dei servizi dell’agente prestati nella transazione corrente, salvo prova contraria.
Laddove un agente FIFA e/o cliente non confutino la presunzione di cui sopra, le commissioni pagate per gli altri servizi saranno considerate parte della commissione di servizio pagata per l’attività nella transazione corrente.
Tra i diritti e i doveri più importanti elencati dall’art. 16 del regolamento FIFA, leggiamo che un agente:
- non può approcciare o stipulare un cliente vincolato da un contratto di rappresentanza esclusiva con un altro agente, tranne che negli ultimi due mesi di tale contratto di rappresentanza esclusiva;
- deve agire sempre negli interessi del suo cliente (giocatore o club);
- deve rispettare le norme e gli statuti FIFA, nonché delle Confederazioni e Federazioni affiliate;
- non può offrire o pagare indebiti vantaggi personali, pecuniari o di altro tipo in relazione all’attività svolta;
- non può aggirare, direttamente o indirettamente, il massimale dei compensi stabilito dal regolamento, ad esempio e senza limitarsi a ciò, aumentando intenzionalmente il corrispettivo addebitato o che altrimenti sarebbe stato addebitato al cliente per altri servizi. Da quanto indicato è possibile constatare che quello che lo scrivente ipotizzava – ossia la possibilità di aggirare i limiti mediante i pagamenti alla firma dei giocatori, leggi qui, in particolar modo per i parametri zero – col nuovo regolamento non sarà attuabile perché l’agente non potrà bypassare quel limite facendo lievitare il costo di altri servizi che il giocatore pagherebbe con una parte del premio alla firma, girando indebitamente all’agente una parte dei soldi che riceverebbe dal club acquirente. Ciò sarebbe facilmente riscontrabile dalla FIFA dato che tutti i pagamenti agli agenti devono essere registrati nella camera di compensazione FIFA, quindi stranezze di questo tipo verrebbero subito a galla. L’unica possibilità di aggirare i tetti ai compensi è farsi pagare con una valigetta piena di contanti, ma chiaramente in questo modo oltre a violare le norme sportive si rischiano anche reati ben più gravi.
- per quanto sopra indicato, l’agente di un giocatore che andrà in scadenza di contratto non potrà lucrare senza limiti sul trasferimento perché potrà chiedere una commissione fissa pari al 3% dello stipendio lordo (se rappresenta solo il giocatore) o al 6% dello stipendio lordo (se rappresenta il giocatore e il club che lo tessera). Ciò vuol dire che il giocatore potrà essere l’unico a monetizzare il trasferimento a parametro zero mediante un eventuale premio alla firma, il cui ricavato potrà andare soltanto nelle tasche dell’atleta. L’unico possibile lato negativo è che l’agente, per provare a guadagnare una commissione più alta, potrebbe chiedere uno stipendio più alto della media, proprio perché le sue spettanze sono legate in base percentuale allo stipendio lordo (senza bonus) del giocatore.
- non può accettare il pagamento di qualsiasi compenso per il trasferimento o premio di formazione dovuto in relazione al trasferimento di un giocatore tra club. Ciò include, senza limitarsi a ciò, tutti i diritti di cui all’articolo 18ter del RSTP (divieto di third party ownership).
- non può essere coinvolto, direttamente o indirettamente, in un trasferimento ponte come definito nel RSTP o possedere o detenere diritti relativi al tesseramento di un calciatore, in violazione dell’articolo 18bis o dell’articolo 18ter del RSTP (divieto di third party ownership).
Anche i clienti degli agenti devono rispettare diversi doveri, tra cui non dare, offrire o cercare di offrire un corrispettivo o una promessa di qualsiasi tipo, direttamente o indirettamente, a un agente di calcio (o a qualsiasi membro della famiglia o altra persona collegata a tale agente di calcio), diversa dalla tariffa di servizio concordata. In altri termini un giocatore non può dire ad un agente “vengo da te solo se…” oppure un club non può dire ad un agente “ti affido il mandato solo se…”, perché l’unica controprestazione che si può offrire all’agente è il compenso pattuito.
La FIFA fornirà una completa disclosure su compensi e nomi degli agenti, giocatori e club coinvolti, mettendo periodicamente a disposizione:
a) i nomi e i dettagli di tutti gli agenti di calcio;
b) i clienti rappresentati dagli agenti, l’esclusività o meno della loro rappresentanza e la data di scadenza del contratto di rappresentanza;
c) i servizi di Football Agent forniti a ciascun cliente;
d) eventuali sanzioni inflitte ad agenti e clienti; e
e) i dettagli di tutte le transazioni che coinvolgono gli agenti, inclusi gli importi delle commissioni di servizio pagate agli stessi agenti.
Conclusioni
La riforma del regolamento agenti FIFA era un adempimento necessario e che è stato procrastinato fin troppo. Le novità introdotte, così come spiegato in questo articolo, sebbene non perfette al 100% (si veda il mandato senza limite di durata affidato dalle società agli agenti) le reputo idonee a limitare gli abusi e la quantità di soldi che escono fuori dal mondo del calcio per finire nelle tasche di professionisti privati. Quest’ultimi ovviamente non sono contenti delle nuove limitazioni e hanno annunciato battaglia, minacciando di impugnare il nuovo regolamento dinanzi alla Corte di Giustizia Europea. Vedremo se dalle parole passeranno ai fatti e quali saranno le conseguenze. Aver introdotto un tariffario e un sistema dove tracciare i pagamenti appare congruo a numerose legislazioni, ma gli agenti probabilmente cercheranno di eliminare l’obbligatorietà di restare dentro i tetti stabiliti dalla FIFA. Come sempre andrà valutato lo scopo perseguito e la proporzionalità delle misure introdotte per raggiungere le finalità sportive prefissate: la FIFA vuole evitare che alcuni interessi privati sottraggano risorse al sistema calcio e, soprattutto, alla base della piramide. Tutto ciò, in un’ottica liberale, potrebbe essere sufficiente a salvare i tetti ai compensi. Ma questi discorsi sono prematuri. Per il momento mi limito ad applaudire l’operato della FIFA.
Avv. Felice Raimondo
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