Eppur si muove. Non ancora nel “calcio che conta” ma, per il momento, in quello amatoriale.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) per presunto abuso di posizione dominante nell’organizzazione di competizioni a carattere ludico-amatoriale nel settore giovanile.
Il problema non è irrilevante perché al momento è pendente presso la Corte di Giusizia Europea un procedimento volto a risolvere una problematica analoga, ossia il caso Superlega.
Sul tema lo scrivente ha già contribuito con numerosi approfondimenti (tutti gli articoli) e con un saggio in vendita su Amazon (Super Lega contro Super Federazioni). Nel libro, pubblicato nel 2021, viene affrontata in maniera analitica la problematica dell’organizzazione dei tornei sportivi in relazione al diritto antitrust. Uno degli ultimi capitoli poneva questa domanda: “La modifica dell’art. 16 delle NOIF-FIGC: l’ennesima violazione in materia antitrust?”.
Per chi non lo ricordasse, subito dopo l’annuncio della nascita della Superlega la FIGC ha modificato l’art. 16 delle NOIF, che disciplina la revoca o decadenza dall’affiliazione, riscrivendolo nel modo che segue:
“Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC comporta la decadenza della affiliazione. La disputa di gare e tornei amichevoli non riconosciuti dalla FIGC è soggetta alla autorizzazione della federazione medesima. La disputa di gare e tornei amichevoli senza la autorizzazione della FIGC comporta la decadenza della affiliazione”.
Questa normativa è tutt’ora in vigore eppure non è stata ancora sottoposta a scrutinio da parte dell’autorità antitrust (che si attiva dietro segnalazione o anche d’ufficio).
La problematica appare del tutto analoga a quella che l’antitrust sta indagando a seguito della denuncia del 6 aprile 2023 da parte di CNS Libertas, un Ente di Promozione Sportiva Giovanile. Gli EPS, nell’organizzazione sportiva italiana, rappresentano associazioni che hanno come scopo statutario la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative.
In primo luogo l’Autorità contesta alla Figc l’atto del 3 marzo scorso con cui un numero significativo di Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) e relativi dirigenti, affiliati alla Federazione, sono stati deferiti alla Procura Federale Interregionale per non aver chiesto l’autorizzazione preventiva per partecipare a tornei organizzati in Campania nella stagione 2021-2022 da alcuni Enti di Promozione Sportiva (Eps).
Secondo l’Antitrust, inoltre, la Figc avrebbe inserito – nei comunicati ufficiali per il Settore Giovanile e Scolastico – alcune previsioni che impongono il convenzionamento Eps-Figc (stagione 2021-2022) e l’autorizzazione preventiva all’organizzazione dei tornei giovanili ludico-amatoriali (stagione 2022-23), che non sembrano trovare fondamento nel Regolamento degli Eps approvato dal Coni. In particolare, le disposizioni paiono limitare in modo illegittimo la libertà organizzativa degli Eps, che hanno così minori possibilità di programmare eventi giovanili a carattere ludico-amatoriale.
Secondo il segnalante, l’ostruzionismo della FIGC sarebbe dettato esclusivamente da motivi economici perché la FIGC nella Regione Campania presenta un’organizzazione particolarmente debole e poco strutturata, che ha consentito alla CNS Libertas di ampliare i propri spazi di intervento, organizzando numerosi tornei amatoriali che hanno avuto un ampio richiamo nel settore giovanile, sottraendo risorse alla Federazione in termini di minori tesseramenti.
Com’è possibile leggere nel provvedimento di avvio della istruttoria:
“A questo riguardo, deve sottolinearsi che il costo della tessera della FIGC è superiore di quasi 5 volte rispetto a quello della Libertas (19,50 euro vs. 4,5 euro); inoltre, la tassa di affiliazione alla Libertas per un’ASD è pari a 30 euro l’anno mentre quella alla FIGC è il doppio, cioè pari a 60 euro. In più la FIGC hiede un contributo per ogni campionato a cui partecipa un ragazzo tesserato FIGC pari a 100 euro a ragazzo l’anno. I maggiori costi derivanti dal tesseramento alla FIGC avrebbero spinto molte ASD, almeno nella provincia di Salerno, ad aderire alle manifestazioni amatoriali organizzate da altri Enti a scapito di quelle della FIGC (l’atleta per partecipare ad un torneo deve avere la tessera dell’organizzatore, sia essa la FIGC o un EPS).
Tutto questo, secondo il Segnalante, avrebbe generato un forte timore da parte della FIGC di perdere un numero significativo di iscritti e, dunque, di introiti. A titolo esemplificativo, l’ASD Aquilotti Cavese ha evidenziato che, per quanto concerne i propri atleti, 145 sono tesserati Libertas e solo 20 sono anche tesserati FIGC (quindi con doppio tesseramento).
Tale situazione, unitamente alla segnalazione pervenuta da una ASD, avrebbe indotto la Federazione ad intervenire con il procedimento disciplinare del 3 marzo 2023, onde dare un segnale esemplare alle ASD affiliate. Al riguardo, è stato precisato che per incorrere in un provvedimento disciplinare è sufficiente che la ASD sia affiliata alla FIGC, a prescindere dal numero di tesserati FIGC presenti tra i suoi atleti e anche nel caso in cui i tesserati che partecipano al torneo amatoriale non siano tesserati FIGC.
Secondo il Segnalante, tale intervento non rappresenterebbe un caso isolato, in quanto la FIGC sarebbe intervenuta, anche nel passato, in altre regioni, sebbene con un impatto minore. Risulta, tuttavia, difficile quantificare il fenomeno a causa del fatto che le ASD destinatarie di provvedimenti disciplinari, spesso preferiscono patteggiare con la Federazione, senza sollevare la questione con l’EPS. Pertanto, laddove il deferimento non venga segnalato all’EPS, questi ne può venire a conoscenza solo a seguito della mancata iscrizione all’associazione nell’anno successivo”.
Secondo il Garante i comportamenti segnalati appaiono suscettibili di configurare una violazione dell’articolo 102 del TFUE da parte della FIGC. In particolare, sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dal Segnalante, la FIGC, operatore in posizione dominante nell’organizzazione di competizioni calcistiche a carattere agonistico in virtù dei poteri speciali ed esclusivi di regolamentazione e coordinamento nell’attività del gioco calcio conferiti ad essa dal CONI, appare avere posto in essere una strategia volta ad ostacolare o impedire agli EPS di svolgere la propria attività di organizzazione di eventi e competizioni a carattere promozionale e ludico-amatoriale nel settore giovanile, a livello nazionale, regionale e provinciale, allo scopo di espandere la propria posizione in tale mercato e accrescere il numero dei propri tesserati.
Tale strategia si è concretizzata in una serie di comportamenti volti a dissuadere le ASD associate alla FIGC dal partecipare a tornei giovanili a carattere promozionale e ludico-amatoriale organizzati dagli EPS. Per il Garante, al riguardo, vale evidenziare che tutte le ASD hanno un chiaro interesse a mantenere l’affiliazione alla FIGC – oltre che ad un EPS – dal momento che la FIGC organizza i tornei agonistici e riconosce alle società presso le quali si sono formati i giovani talenti il premio di formazione allorquando questi intraprendano successivamente una carriera professionistica.
E’ curioso il fatto che la FIGC sia stata indagata per una ostruzione alla base della piramide, dove gli interessi economici sono più bassi rispetto a quelli in cima alla piramide. Tuttavia la problematica appare del tutto analoga a quella riguardante il caso Superlega, affare “gestito” dalla Corte di Giustizia Europea. Le conclusioni a cui dovrebbero giungere le due istituzioni dovrebbero essere le stesse, dato che il Garante italiano giudicherà proprio in base a presunte violazioni dell’art. 102 TFUE (diritto comunitario) oggetto d’indagine nel caso Superlega.
Per il momento ci troviamo dinanzi ad un’attività pre-istruttoria, quindi il Garante dovrà proseguire l’indagine nel corso della quale la FIGC potrà anche proporre dei rimedi per evitare eventuali sanzioni da parte dell’antitrust.
Avv. Felice Raimondo
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