L’abolizione del vincolo sportivo dilettantistico è realtà, ma il regime transitorio crea ancora confusione. Scopri cosa puoi fare se la società non ti lascia andare.
Tuo figlio ha quattordici anni, gioca a calcio da sei stagioni nella stessa società e quest’estate vuole cambiare squadra. La società non vuole mollarlo. Ti parlano di vincolo sportivo, ti chiedono di firmare ancora, ti dicono che non può andarsene. Hai sentito dire che il vincolo è stato abolito, ma non riesci a capire se questo vale per lui, se vale adesso, se c’è qualcosa che puoi fare. Quella confusione non è colpa tua: il processo di abolizione del vincolo sportivo dilettantistico è stato uno dei percorsi normativi più tormentati della recente storia dello sport italiano, con proroghe, decreti d’urgenza e regolamenti federali che si sono inseguiti per tre anni. Facciamo quindi chiarezza sull’assetto attuale: cosa è già cambiato, cosa rimane in vigore e come muoversi quando la società sportiva oppone resistenza.
Il quadro normativo: da dove viene il vincolo e dove sta andando
Il vincolo sportivo nasce in un’epoca in cui le federazioni sportive governavano i rapporti tra atleti e società in piena autonomia, senza interferenze dell’ordinamento statale. Si trattava, in pratica, di un obbligo unilaterale: firmando il tesseramento, l’atleta si impegnava a prestare la propria attività sportiva esclusivamente per quella società per un periodo stabilito dalla federazione di appartenenza, spesso rinnovabile automaticamente senza il suo consenso. Nel calcio dilettantistico, questo meccanismo ha tenuto in stato di sostanziale soggezione generazioni di giocatori dai quattordici ai venticinque anni.
La svolta arriva con il D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, emanato in attuazione della legge delega n. 86/2019, che ha riformato in modo organico l’intero sistema del lavoro sportivo. L’art. 31 del decreto stabilisce un principio semplice e radicale: le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, identificate come vincolo sportivo, sono eliminate. La norma fissava come termine ultimo il 1° luglio 2023. L’obiettivo era creare un sistema coerente con i principi europei di libera circolazione e libertà contrattuale, già affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea a partire dalla storica sentenza Bosman del 15 dicembre 1995 (causa C-415/93), che aveva sancito l’incompatibilità del vincolo per i lavoratori sportivi con l’art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
La realtà è stata però diversa. Le federazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla FIGC, hanno espresso forte resistenza: il timore, comprensibile, era di perdere il corrispettivo economico che il vincolo garantiva per il lavoro di formazione degli atleti giovani. Il legislatore ha risposto con tre successivi interventi. Con la Legge n. 112 del 2023 (conversione del c.d. decreto PA-bis), l’abolizione per i tesseramenti in continuità con precedenti tesseramenti ante-riforma è stata rinviata al 1° luglio 2024. Con la Legge 8 agosto 2024, n. 120 — che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 89 del 29 giugno 2024 — il termine è slittato ulteriormente al 1° luglio 2025 per i tesseramenti in continuità con precedenti tesseramenti ante-riforma. Per i nati dal 1° gennaio 2005 in poi, vincolati con contratto, il regime transitorio può estendersi fino a giugno 2026.
Il bilanciamento tra libertà dell’atleta e tutela delle società formatrici è affidato ai nuovi istituti del premio di tesseramento (art. 96 NOIF) e del premio di formazione tecnica (art. 99 NOIF): somme dovute dalla società acquirente alle società che hanno contribuito alla crescita del giovane. Dal 1° luglio 2025 è inoltre ammesso, esclusivamente con il consenso scritto dell’atleta, un vincolo biennale volontario, rinnovabile, valido fino alla stagione in cui il calciatore compie vent’anni.
La giurisprudenza aggiornata: abolizione dilettanti e orientamento degli organi sportivi
Sul tema dell’abolizione del vincolo sportivo nei confronti degli atleti dilettanti, la giurisprudenza ordinaria e quella sportiva hanno costruito nel tempo orientamenti che oggi risultano decisivi per capire dove si posiziona il confine tra potere della società e diritto dell’atleta.
Il diritto statale interviene sul vincolo
I giudici civili hanno riconosciuto, ben prima della riforma del 2021, che il vincolo sportivo nei confronti degli atleti dilettanti non è intoccabile. In più occasioni tribunali di merito hanno disposto, in via cautelare, il tesseramento provvisorio di atleti a favore della nuova società di appartenenza, affermando il principio per cui un vincolo sportivo che operi esclusivamente nell’interesse patrimoniale della società — e non in funzione di un reale rapporto di lavoro o di apprendistato — costituisce una limitazione ingiustificata alla libertà contrattuale e alla mobilità dell’atleta, incompatibile con i principi generali dell’ordinamento. L’orientamento consolidato dei tribunali civili — non smentito da pronunce di legittimità della Cassazione specifiche in materia di vincolo dilettantistico — è che il tesseramento forzoso, quando non sia espressione di un genuino accordo volontario dell’atleta e non corrisponda a una reale attività lavorativa remunerata, si ponga in tensione con gli artt. 36 e 41 della Costituzione e con i principi europei di libera circolazione.
La giustizia sportiva e il regime transitorio
Gli organi di giustizia sportiva hanno prodotto interpretazioni importanti nell’applicazione delle norme transitorie. La giustizia federale FIGC ha precisato, nelle massime della stagione 2024-2025, che perché un tesseramento potesse mantenere la proroga del vincolo fino al 1° luglio 2025, doveva sussistere un autentico rapporto di continuità — privo di soluzioni di interruzione — con un precedente tesseramento ante-riforma. Qualsiasi interruzione, anche breve, del rapporto di tesseramento faceva decadere il presupposto per l’applicazione del regime transitorio, rendendo di conseguenza il vincolo illegittimo già a partire dal 1° luglio 2023. Questa interpretazione ha avuto effetti pratici significativi: molte società che avevano tentato di mantenere il vincolo su atleti che avevano interrotto e poi ripreso il tesseramento si sono trovate prive di titolo per farlo.
Il precedente europeo e l’AGCM
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, oltre alla sentenza Bosman, ha precisato con la decisione Bernard (C-325/08) che le indennità di formazione — il meccanismo che ha sostituito il vincolo — sono legittime solo se proporzionate ai costi reali di formazione sostenuti dalla società. È un limite che entra direttamente nel calcolo del premio di formazione tecnica previsto dalle NOIF: importi sproporzionati o pretesti per mantenere un controllo economico sull’atleta oltre la fine del vincolo possono essere contestati. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha già richiamato l’attenzione, in passato, sull’uso del vincolo sportivo come strumento di limitazione della mobilità degli atleti anche in violazione della normativa antitrust.
Cosa succede nella pratica
La distanza tra la norma e la realtà vissuta dagli atleti e dalle famiglie è ancora notevole. Il caso più frequente è quello dell’atleta che a fine stagione vuole cambiare squadra e si sente opporre un rifiuto: la società non concede lo svincolo, oppure lo subordina al pagamento di una somma non prevista da alcuna disposizione federale. Se il vincolo è già scaduto per effetto della riforma, la società non ha alcun titolo per trattenere l’atleta; se invece è in vigore per effetto di un contratto pluriennale sottoscritto volontariamente, la situazione va esaminata nel dettaglio.
Un problema altrettanto diffuso riguarda i tesseramenti sottoscritti senza che le famiglie comprendessero il contenuto vincolante del documento. I moduli venivano consegnati come formalità burocratica, scritti in linguaggio tecnico-federale, senza che nessuno spiegasse che impegnavano l’atleta per più stagioni. In questi casi è determinante verificare la data del tesseramento, lo status del ragazzo all’epoca della firma e se ci siano state interruzioni nel rapporto con la società: anche una breve soluzione di continuità fa decadere il presupposto per l’applicazione del regime transitorio.
Accade poi che alcune società richiedano somme — spesso presentate come rimborso delle spese di formazione — per rilasciare il nulla osta allo svincolo. Quando questa pretesa non trova fondamento nel premio di tesseramento o nel premio di formazione tecnica disciplinati dagli artt. 96 e 99 delle NOIF, si tratta di una condotta scorretta che può essere segnalata alla federazione competente e, nei casi più gravi, portata davanti al giudice civile. Infine, esiste la casistica dello svincolo per inattività: l’art. 109 delle NOIF tutela l’atleta che, per cause a lui non imputabili, non abbia disputato almeno quattro gare ufficiali entro il 30 novembre. Le società a volte resistono anche qui, sostenendo che l’esclusione dipende da scelte tecniche dell’allenatore; il contenzioso su questo punto è frequente e spesso risolto a favore dell’atleta.
Cosa puoi fare concretamente
Il percorso da seguire dipende dalla situazione specifica, ma alcune tappe sono comuni a quasi tutti i casi. Il punto di partenza è verificare quale sia il proprio status secondo le NOIF — giovane, giovane dilettante, non professionista — quando è stato sottoscritto il tesseramento, se ci sono stati periodi di interruzione e se sia stato firmato un contratto di apprendistato o di lavoro sportivo. Questi elementi determinano se il vincolo è ancora in vigore, per quanto tempo e a quali condizioni. Attraverso il portale della federazione di riferimento è possibile consultare lo stato del proprio tesseramento: qualsiasi discordanza rispetto a quanto comunicato dalla società va documentata.
Se il vincolo risulta già scaduto, o se la società sta opponendo ostacoli che non trovano copertura normativa, il primo atto formale è una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla società, in cui si chiede la conferma della scadenza del vincolo e si diffida dal frapporre ulteriori ostacoli al trasferimento; una copia va inviata al comitato o alla lega competente. Se la risposta non arriva, o arriva in modo insoddisfacente, il sistema di giustizia sportiva interno — Giudice Sportivo, Corte Sportiva d’Appello, Tribunale Federale — è competente per le controversie sul tesseramento e offre tempi relativamente rapidi. Nei casi in cui la materia esula dalla competenza degli organi federali, o quando si tratta di far valere diritti che l’ordinamento statale riconosce indipendentemente dai regolamenti federali, il giudice civile è pienamente competente. In situazioni di urgenza, con l’inizio della stagione imminente e il tesseramento con la nuova società bloccato, il ricorso cautelare d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. può portare a un provvedimento in tempi molto brevi.
Conclusione
L’abolizione del vincolo sportivo è una conquista reale per gli atleti italiani, ma il suo percorso di attuazione è stato lento, frammentato e per molti versi ancora incompleto. Il regime transitorio si sta avviando alla conclusione, ma le situazioni individuali sono ancora numerose e complesse: ci sono atleti per cui il vincolo è già estinto da anni, altri per cui è tuttora in vigore per effetto di un contratto volontario, altri ancora che si trovano in una zona grigia interpretativa. La confusione è alimentata da comunicazioni non sempre chiare da parte delle società e da regolamenti federali che si sono stratificati nel tempo.
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