avv.feliceraimondo@gmail.com | LOGIN

  • MISSION
  • CONSULENZA
    • BUONI FRUTTIFERI POSTALI
  • DOMICILIAZIONI
Avv. Felice Raimondo
  • NOTIZIE
  • CONTATTI
  • BLOG
    • CONTENUTI RISERVATI
    • FORUM
    • LOGIN
    • REGISTRAZIONE
  • MISSION
  • CONSULENZA
    • BUONI FRUTTIFERI POSTALI
  • DOMICILIAZIONI
  • NOTIZIE
  • CONTATTI
  • BLOG
    • CONTENUTI RISERVATI
    • FORUM
    • LOGIN
    • REGISTRAZIONE

Abolizione del mantenimento fin dalla separazione: sì dei giudici di merito.

7 Aprile 2018 In Diritto di Famiglia
cheques-2672195_1920_1600x1063

Addio al mantenimento fin dalla separazione, senza attendere il divorzio.
E’ questa, in sostanza, la decisione pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma che con il decreto del 5.12.2017 ha deciso di ampliare la portata della pronuncia della Cassazione del maggio dello scorso anno (Link). La sentenza “Grilli”, quindi, è stata estesa anche alle pronunce di separazione, con la conseguenza che d’ora in poi l’assegno di mantenimento non dovrà più essere corrisposto nei confronti del coniuge più debole economicamente se, malgrado ciò, lo stesso ha le capacità per provvedere alla propria autosufficienza economica. Ergo, i giudici di merito capitolini hanno abbandonato definitivamente il criterio del “tenore di vita” fin dal momento in cui ci si separa, atto prodromico necessario per ottenere poi la pronuncia di divorzio.

Il citato decreto, quindi, è di fondamentale importanza in quanto apre la strada a pronunce simili che è presumibile attendersi a macchia d’olio in tutta Italia.
Il principio infatti può essere esteso anche ai provvedimenti emanati in precedenza, per i quali si potrà chiedere la modifica dei rapporti che regolano la separazione
. Basterà dimostrare che l’assegno di mantenimento non è più dovuto in quanto il coniuge beneficiario possiede i mezzi necessari per provvedere alla propria autosufficienza economica.


Condividi l'articolo:

Related Articles

  • mother-84628_960_720
    Maternità surrogata: interesse alla verità va bilanciato con quello del minore.
  • mothers-3389671__340
    Si alla rettifica in Italia dell'atto di nascita formatosi all'estero dove figurano due mamme.

Categorie

  • News (21)
    • Condominio (1)
    • Diritti reali (1)
    • Diritto bancario (7)
    • Diritto dei consumatori (4)
    • Diritto del Lavoro (1)
    • Diritto di Famiglia (4)
    • Diritto Sportivo (4)
  • WorkBook Scaricabili (1)

Articoli Recenti – News

  • L’ABF accoglie il ricorso inerente il buono fruttifero: Poste Italiane deve rimborsare 50.000 euro.
  • Brexit: lo stato dell’arte e le implicazioni per il mondo del calcio.
  • Dispositivi antiabbandono: l’obbligo normativo scatterà dal 6 marzo 2020.
  • L’avvocato è agente sportivo ex lege. Con alcune distinzioni.
  • Buoni fruttiferi postali: le Sezioni Unite chiudono il cerchio. Analisi e prospettive.

Notizie Giuridiche

  • Cannabis light: via libera alla vendita dal 2020
  • Autovelox mobile: addio al limite di un chilometro
  • La cartella clinica incompleta non prova la responsabilità del medico
  • Contrassegno invalidi: cos'è e come funziona
  • Il gioco d'azzardo patologico tra prospettive e realtà

Notizie Diritto di Famiglia

  • Multa al minorenne: pagano i genitori
  • Divorzio: cessa la materia del contendere se un coniuge muore
  • Rc auto familiare: un emendamento fatto per caso
  • Assegno unico per i figli dal 2021
  • Il mantenimento ordinario dei figli: determinazione e quantificazione

Notizie di Diritto di Condominio

  • Telecamere in condominio: il vademecum della Corte Ue
  • Panni stesi sul balcone del condominio: cosa dicono i giudici
  • Furto d`auto dal parcheggio a pagamento, niente risarcimento
  • Si possono registrare le assemblee di condominio?
  • Appropriazione indebita per l`amministratore di condominio che usa il denaro per altri fini

Tutti i contenuti presenti nel sito e anche nell’area riservata, salvo prova contraria o laddove altrimenti indicato, sono protetti dal diritto d’autore.

Ergo non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti al proprietario del sito web fin dalla loro creazione.

E’ vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma.

E’ vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dall’autore.

Leggi qui la Policy sui diritti d’autore.

Studio Legale Avv. Felice Raimondo

Via Mazzini 40/b
86100 Campobasso
Tel. +(39) 0873 65 62 38
P.I. 01671240701

avv.feliceraimondo@gmail.com

Privacy Policy Cookie Policy

Copyright ©2019 Avv. Felice Raimondo. All Rights Reserved.

Translate »